Convenzione

Art. 24

In vigore dal 24 nov 2016
Procedura amichevole 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell', a quella dello Stato contraente di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione. 2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. 4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti e possono sviluppare adeguate procedure, condizioni e modalità bilaterali per l'attuazione della procedura amichevole prevista nei paragrafi precedenti del presente articolo. 5. Quando, (a) ai sensi del paragrafo 1, una persona abbia sottoposto il proprio caso all'autorità competente di uno Stato contraente sulla base del fatto che le misure di uno o di entrambi gli Stati contraenti sono risultate per quella persona in un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, e (b) le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un accordo per risolvere il caso ai sensi del paragrafo 2 entro due anni dalla data in cui esso è stato sottoposto all'autorità competente dell'altro Stato contraente, ogni questione irrisolta derivante dal caso stesso può essere sottoposta ad arbitrato su richiesta della persona interessata e le autorità competenti degli Stati contraenti così convengono. Tuttavia, tali questioni irrisolte non saranno sottoposte ad arbitrato se una decisione sulle stesse è già stata pronunciata da un organo giudiziario o amministrativo di uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata dal caso non accetti l'amichevole composizione che attua la decisione arbitrale, tale decisione sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sarà attuata a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;212#art-c-24

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