Convenzione

Art. 22

In vigore dal 24 nov 2016
Eliminazione della doppia imposizione 1. Per quanto riguarda il Cile, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente: i residenti in Cile, che ricavano redditi che possono, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, essere soggetti a tassazione in Italia, possono dedurre l'imposta così pagata da qualsiasi imposta cilena dovuta per lo stesso reddito, fatte salve le disposizioni di legge applicabili del Cile. Il presente paragrafo si applica a tutti i redditi di cui alla presente Convenzione. 2. Per quanto riguarda l'Italia, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente: i residenti dell'Italia che ricavano elementi di reddito che, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Cile, possono includere tali elementi di reddito nella base imponibile sulla quale sono applicate le imposte in Italia, ai sensi delle disposizioni applicabili della legislazione italiana. In tal caso, l'Italia deve ammettere in detrazione dall'imposta così calcolata le imposte sui redditi pagate in Cile, ma la detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia, ai sensi della legislazione italiana, ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta o ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, su richiesta o meno del beneficiario del reddito. Nel caso di dividendi pagati da una società residente del Cile ad una società residente dell'Italia, l'imposta accreditabile, in conformità con e alle condizioni di cui all' e in conformità con la legislazione italiana, è costituita dall'importo dell'imposta addizionale dovuta in Cile, dopo che l'imposta di prima categoria è stata dedotta nella determinazione dell'importo dell'imposta addizionale. 3. Se, in conformità con una disposizione della presente Convenzione, i redditi derivati da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato, tale Stato può tuttavia, nel calcolare l'imposta sugli altri redditi, tenere in considerazione i redditi esentati.
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