Convenzione
Art. 10
In vigore dal 24 nov 2016
Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato. Tuttavia, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:
(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi, e
(b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.
Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
Le disposizioni del presente paragrafo non limitano l'applicazione dell'imposta addizionale dovuta in Cile a condizione che l'imposta di prima categoria sia pienamente accreditabile nel calcolo dell'importo dell'imposta addizionale.
3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altri diritti assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure svolga in detto altro Stato contraente una professione indipendente mediante, una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli o 14.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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