Convenzione
Art. 15
In vigore dal 24 nov 2016
Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di una persona che è un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite da un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili solo in detto Stato.
4. Le indennità di fine rapporto sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui la persona risiedeva durante l'attività dipendente, a meno che l'altro Stato contraente, in cui l'attività dipendente era svolta, avesse diritti di imposizione in conformità con i paragrafi 1 e 2 dell'. In questo caso, tale indennità di fine rapporto è ripartita su base proporzionale tra gli Stati contraenti in cui l'attività è stata svolta nel periodo cui si riferisce il pagamento dell'indennità di fine rapporto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;212#art-c-15