Convenzione
Art. 17
In vigore dal 24 nov 2016
Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni degli , quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte.
Storico versioni
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