Convenzione

Art. 14

In vigore dal 24 nov 2016
Professioni indipendenti 1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente deriva dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente: (a) se egli dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato contraente unicamente i redditi imputabili a detta base fissa; o (b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi equivalenti a o che oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, sono imponibili in detto Stato unicamente i redditi derivati dalle sue attività svolte in detto altro Stato. 2. L'espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
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Art. 14 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015. — Testo vigente | Portale Normativo