Convenzione
Art. 14
In vigore dal 24 nov 2016
Professioni indipendenti
1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente deriva dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:
(a) se egli dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato contraente unicamente i redditi imputabili a detta base fissa; o
(b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi equivalenti a o che oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, sono imponibili in detto Stato unicamente i redditi derivati dalle sue attività svolte in detto altro Stato.
2. L'espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;212#art-c-14