Convenzione

Art. 9

In vigore dal 24 nov 2016
Imprese associate 1. Allorchè (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o (b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 2. Allorchè uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato e di conseguenza assoggetta a tassazione gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro Stato, qualora concordi sul fatto che la rettifica effettuata dal primo Stato è giustificata sia in linea di principio che per quanto riguarda l'importo, procede ad un'apposita rettifica dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità con la procedura amichevole di cui all'.
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