Convenzione

Art. 11

In vigore dal 24 nov 2016
Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità con la legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi, è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere: (a) il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi derivanti da: (i) finanziamenti concessi da banche e imprese di assicurazione; (ii) obbligazioni o titoli che sono oggetto di regolare e sostanziale negoziazione su un mercato dei valori mobiliari riconosciuto; (iii) una vendita a credito pagata dall'acquirente di macchinari e attrezzature ad un beneficiario effettivo che è il venditore dei macchinari e delle attrezzature; (b) il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi in tutti gli altri casi. 3. Ai fini del presente articolo, il termine «interessi» designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi delle obbligazioni di prestiti, nonché i redditi assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. I redditi dei crediti che recano una clausola di partecipazione agli utili sono considerati interessi ai sensi del presente articolo se il contratto per il suo carattere evidenzia chiaramente un prestito a interesse. Il termine «interessi» non include i redditi considerati all'. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli o 14. 5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, per una qualsivoglia ragione, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
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