Convenzione

Art. 19

In vigore dal 24 nov 2016
Funzioni pubbliche 1. a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che: i) ha la nazionalità di detto Stato; o ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. Le disposizioni degli si applicano ai salari, agli stipendi ed altre remunerazioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;212#art-c-19

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Art. 19 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015. — Testo vigente | Portale Normativo