Convenzione
Art. 19
In vigore dal 24 nov 2016
Funzioni pubbliche
1. a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:
i) ha la nazionalità di detto Stato; o
ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. Le disposizioni degli si applicano ai salari, agli stipendi ed altre remunerazioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Storico versioni
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