Convenzione

Art. 29

In vigore dal 24 nov 2016
Rimborsi 1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta dell'interessato nella misura in cui il diritto di riscuotere tali imposte è limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto ai benefici previsti dalla presente Convenzione. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non potranno essere interpretate nel senso di impedire alle autorità competenti degli Stati Contraenti di stabilire procedure diverse per l'applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;212#art-c-29

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