Convenzione
Art. 30
In vigore dal 24 nov 2016
Entrata in vigore
1. Ciascuno degli Stati contraenti notificherà all'altro attraverso i canali diplomatici il completamento delle procedure interne richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore della presente Convenzione. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dell'ultima di tali notifiche.
2. Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno:
a) in Cile, con riferimento alle imposte sul reddito ottenute e agli importi pagati, accreditati su un conto, messi a disposizione o contabilizzati come spese, il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore; e
b) in Italia:
(i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi realizzati il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore;
(ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;212#art-c-30