Trattato
Art. XVI
Transito
In vigore dal 23 nov 2016
Articolo XVI
Transito
1. Il transito sul territorio di una delle Parti di una persona che è estradata da uno Stato terzo verso l'altra Parte, è autorizzato senza che siano necessari procedimenti giudiziari, su domanda accompagnata dagli originali o da copie certificate dei documenti relativi al procedimento di estradizione e dei dati anagrafici degli agenti che accompagnano la persona.
2. L'autorizzazione del transito può essere negata per gli stessi motivi per i quali può essere rifiutata l'estradizione in virtù del presente Trattato ovvero per ragioni di ordine pubblico.
3. Nel caso in cui si utilizzi la via aerea e non sia previsto l'atterraggio, non è necessaria l'autorizzazione della Parte sul territorio della quale si volo. Tuttavia la Parte richiedente informa la Parte il cui territorio sarà sorvolato e attesta l'esistenza di uno degli atti previsti al paragrafo 1 dell'art. X. In caso di atterraggio fortuito questa comunicazione produce gli effetti cui una domanda di arresto provvisorio ai sensi dell'art. XII e la Parte richiedente inoltre regolare domanda di transito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;211#art-t-xvi