Trattato

Art. XI

Informazioni supplementari

In vigore dal 23 nov 2016
Articolo XI Informazioni supplementari Se le informazioni comunicate dalla Parte richiedente si dimostrano insufficienti per permettere la decisione in merito alla domanda di estradizione, la Parte richiesta chiederà informazioni supplementari, fissando un termine a tal fine. Su richiesta motivata questo termine potrà essere prorogato.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211#art-t-xi

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