Trattato
Art. XI
Informazioni supplementari
In vigore dal 23 nov 2016
Articolo XI
Informazioni supplementari
Se le informazioni comunicate dalla Parte richiedente si dimostrano insufficienti per permettere la decisione in merito alla domanda di estradizione, la Parte richiesta chiederà informazioni supplementari, fissando un termine a tal fine. Su richiesta motivata questo termine potrà essere prorogato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;211#art-t-xi