Trattato
Art. XIII
Decisione e consegna della persona
In vigore dal 23 nov 2016
Articolo XIII
Decisione e consegna della persona
l. La Parte richiesta fa conoscere senza indugio alla Parte richiedente la sua decisione in merito alla domanda di estradizione.
L'eventuale rifiuto, anche parziale, deve essere motivato.
2. Se l'estradizione è concessa, la Parte richiesta informa la Parte richiedente sul luogo e sulla data a partire dalla quale potrà effettuarsi la consegna, dando inoltre precise indicazioni in merito alle restrizioni della libertà sofferte dalla persona richiesta ai fini dell'estradizione.
3. Il termine per la consegna è di venti giorni a partire dalla data indicata nel paragrafo precedente e, su richiesta motivata della Parte richiedente, può essere prorogato per un periodo della medesima durata.
4. Se, entro il termine fissato, la Parte richiedente non prende in carico la persona estradata, la decisione di concedere la estradizione non ha più efficacia e la persona è messa in libertà.
Se la Parte richiedente presenta una nuova domanda di estradizione, fondata sugli stessi fatti, la Parte richiesta potrà rifiutarla.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;211#art-t-xiii