Trattato

Art. XVII

Concorso di domande di estradizione

In vigore dal 23 nov 2016
Articolo XVII Concorso di domande di estradizione Se una Parte e altri Stati chiedono l'estradizione della stessa persona, la Parte richiesta deciderà tenendo conto delle circostanze del caso e, in particolare, della nazionalità, della gravità e del luogo del fatto o dei fatti e della residenza della persona richiesta, della possibilità di riestradizione, della data di ricezione della domanda.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211#art-t-xvii

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