Trattato

Art. XIX

Intervento dello stato richiedente

In vigore dal 23 nov 2016
Articolo XIX Intervento dello stato richiedente La Parte richiedente ha facoltà di intervenire nel procedimento giudiziario in corso nella Parte richiesta, facendosi rappresentare da un avvocato abilitato davanti alle autorità giudiziarie competenti.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211#art-t-xix

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Intervento dello stato richiedente (Art. XIX Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.) — Testo vigente | Portale Normativo