Accordo di mutua assistenza amministrativa
Art. 1
In vigore dal 23 nov 2016
ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, di seguito denominati Parti Contraenti,
Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali, sociali, commerciali, industriali ed agricoli dei loro rispettivi Stati;
Convinti che la lotta contro le infrazioni doganali potrebbe essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;
Considerando che è importante assicurare l'esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse riscosse all'importazione o all'esportazione e la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle relative al rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;
Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;
Tenuto conto degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;
Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;
Hanno convenuto quanto segue:
CAPITOLO I
Definizioni
Ai fini del presente Accordo si intende per:
a) «legislazione doganale», l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari relative all'importazione, esportazione e transito delle merci o qualsiasi altra procedura doganale sotto cui le merci possono essere collocate, siano esse relative ai dazi doganali, alle imposte, tasse o tributi imposti dalle Autorità doganali, o alle misure di divieto, restrizione e controllo o alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
b) «Amministrazione doganale», per la Repubblica Italiana l'Amministrazione doganale italiana, ivi compresa la Guardia di Finanza, e per il Cile il Servizio Nazionale delle Dogane;
c) «Amministrazione doganale richiedente» l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che inoltra una richiesta di assistenza in materia doganale;
d) «Amministrazione doganale adita» l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
e) «infrazione doganale», ogni violazione o tentativo di violazione alla legislazione doganale;
f) «diritti e tasse all'importazione e all'esportazione», i dazi doganali all'importazione e all'esportazione e tutti gli altri diritti, imposte o tributi che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica Italiana, i diritti e le tasse istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;
g) «consegna controllata», la tecnica che consente ai carichi illeciti o sospetti di stupefacenti, sostanze psicotrope o loro sostituti di uscire, entrare o attraversare i territori delle Parti Contraenti, con la conoscenza e sotto la supervisione delle loro Amministrazioni competenti, al fine di identificare le persone coinvolte nel traffico illecito di tali merci;
h) «persona», ogni persona fisica o giuridica;
i) «dati personali», ogni informazione riferita ad una persona fisica identificata o identificabile;
j) «stupefacenti e sostanze psicotrope», tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione.
Storico versioni
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