Accordo di mutua assistenza amministrativa
Art. 3
In vigore dal 23 nov 2016
Su richiesta o di propria iniziativa le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni circa:
a) la regolarità dell'importazione nel territorio doganale della Parte Contraente adita delle merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente, ed il regime doganale nel quale le merci siano state eventualmente collocate;
b) la regolarità dell'esportazione dal territorio doganale della Parte Contraente adita delle merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;211#art-adm-3