Accordo di mutua assistenza amministrativa

Art. 7

In vigore dal 23 nov 2016
1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente che riguardano indagini condotte su di un'infrazione doganale. 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, qualsiasi informazione disponibile in relazione a: a) modifiche sostanziali nella propria legislazione doganale; b) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia; c) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211#art-adm-7

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