Accordo di mutua assistenza amministrativa
Art. 10
In vigore dal 23 nov 2016
Le Amministrazioni doganali si forniscono, ove possibile ed in conformità alle rispettive legislazioni, reciproca assistenza tecnica in materia doganale attraverso:
a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza delle rispettive tecniche doganali;
b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacità professionali specializzate dei propri funzionari;
c) lo scambio di esperti in materia doganale.
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