Art. 10
Accordo di mutua assistenza amministrativa

Art. 10

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In vigore dal 23 nov 2016
Le Amministrazioni doganali si forniscono, ove possibile ed in conformità alle rispettive legislazioni, reciproca assistenza tecnica in materia doganale attraverso: a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza delle rispettive tecniche doganali; b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacità professionali specializzate dei propri funzionari; c) lo scambio di esperti in materia doganale.
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