Accordo di mutua assistenza amministrativa
Art. 6
In vigore dal 23 nov 2016
1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di loro propria iniziativa, notizie ed informazioni circa le transazioni effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.
2. Nei casi che possono nuocere seriamente all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, notizie ed informazioni di propria iniziativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;211#art-adm-6