Accordo di mutua assistenza amministrativa

Art. 11

In vigore dal 23 nov 2016
1. Ai sensi del presente Accordo, l'assistenza è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali. 2. In conformità al presente Accordo, le richieste di assistenza sono presentate per iscritto nella lingua convenuta dalle Amministrazioni doganali e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio. L'Amministrazione doganale adita, ove necessario, può trattenere le informazioni fino a quando non riceva la conferma scritta. 3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo Articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate: a) il nome della Amministrazione doganale che fa la richiesta, b) l'oggetto ed i motivi della richiesta, c) un breve resoconto della questione, degli elementi di diritto e della natura del procedimento, d) il nome e l'indirizzo delle persone coinvolte nel procedimento, se conosciuti. 4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta dall'altra Amministrazione doganale, purchè in conformità e nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita. 5. Le infrazioni doganali e le notizie di cui al presente Accordo sono comunicate all'Ufficio competente designato da ciascuna Amministrazione doganale.
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Art. 11 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005. — Testo vigente | Portale Normativo