Accordo di mutua assistenza amministrativa
Art. 15
In vigore dal 23 nov 2016
1. Su richiesta di una Amministrazione doganale, in relazione ad una infrazione doganale, l'Amministrazione doganale adita può autorizzare propri funzionari, quando possibile, e nella misura in cui la propria legislazione lo consenta, a deporre davanti alle competenti autorità dell'Amministrazione doganale richiedente quali esperti o testimoni su fatti da essi accertati nell'espletamento delle loro mansioni e ad esibire elementi di prova. La richiesta di comparizione deve chiaramente indicare davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa il funzionario deve comparire nonché per quale causa ed a quale titolo sarà ascoltato.
2. L'Amministrazione doganale che accetta la richiesta determina in dettaglio, se necessario, nell'autorizzazione emessa, i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.
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