Accordo di mutua assistenza amministrativa
Art. 19
In vigore dal 23 nov 2016
1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese rimborsate e le indennità versate agli esperti ed ai testimoni, nonché per i costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.
2. Qualora fossero necessarie spese di natura sostanziale o straordinarie per dare esecuzione alla richiesta, le Parti dovranno consultarsi per stabilire i termini e le condizioni secondo i quali verrà data esecuzione alla richiesta, nonché la forma in cui verranno coperte le spese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-11-03;211#art-adm-19