Accordo di mutua assistenza amministrativa
Art. 20
In vigore dal 23 nov 2016
1. Le Amministrazioni doganali dispongono affinché i funzionari dei loro servizi incaricati di individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto.
2. L'attuazione del presente Accordo viene affidata direttamente alle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti.
3. Viene istituita una Commissione mista italo-cilena, composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Direttore Nazionale delle Dogane del Cile o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.
4. Le controversie per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sono regolate per via diplomatica.
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