Art. 15
Accordo di mutua assistenza amministrativa

Art. 15

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In vigore dal 23 nov 2016
1. Su richiesta di una Amministrazione doganale, in relazione ad una infrazione doganale, l'Amministrazione doganale adita può autorizzare propri funzionari, quando possibile, e nella misura in cui la propria legislazione lo consenta, a deporre davanti alle competenti autorità dell'Amministrazione doganale richiedente quali esperti o testimoni su fatti da essi accertati nell'espletamento delle loro mansioni e ad esibire elementi di prova. La richiesta di comparizione deve chiaramente indicare davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa il funzionario deve comparire nonché per quale causa ed a quale titolo sarà ascoltato. 2. L'Amministrazione doganale che accetta la richiesta determina in dettaglio, se necessario, nell'autorizzazione emessa, i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.
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