Accordo di mutua assistenza amministrativa

Art. 12

In vigore dal 23 nov 2016
1. Qualora un'Amministrazione doganale lo richieda, l'altra Amministrazione doganale avvia indagini su operazioni che sono o sembrano essere contrarie alla legislazione doganale vigente sul territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente, provvedendo poi a trasmettere gli esiti di tali indagini a quest'ultima. 2. Queste indagini vengono condotte conformemente alla normativa in vigore sul territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita. Quest'ultima procede come se stesse agendo per proprio conto. 3. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone dei documenti o delle informazioni richiesti, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative ed amministrative nazionali: a) avviare ricerche per procurarsi quei documenti o quelle informazioni, oppure b) trasmettere rapidamente la richiesta all'Autorità competente, oppure c) indicare quali sono le Autorità competenti in materia.
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