Trattato

Art. XX

Estradizione semplificata

In vigore dal 23 nov 2016
Articolo XX Estradizione semplificata 1. La Parte richiesta potrà consegnare la persona della quale è stata chiesta l'estradizione senza promuovere giudizio di estradizione previsto dal proprio ordinamento, quando sussistano le seguenti condizioni: a) sia stata presentata una domanda di estradizione in conformità dell'articolo X; b) sia ammessa l'estradizione, ai sensi dell'articolo II, per fatto per il quale è stata chiesta l'estradizione; c) che la persona richiesta, assistita da un avvocato abilitato, abbia dato il proprio espresso consenso ad essere estradata. 2. Il consenso, che è irrevocabile, dovrà essere prestato dinanzi all'autorità competente della Parte richiesta, dopo che questa ha informato la persona richiesta: a) del carattere irrevocabile del suo consenso; b) del suo diritto ad un procedimento formale di estradizione e delle garanzie relative; c) del procedimento di estradizione semplificata. Si darà atto dell'esistenza di tutti i requisiti precedentemente segnalati in un processo verbale, che sarà immediatamente ritrasmesso alla Parte richiedente. 3. La circostanza che la persona richiesta sia stata consegnata sulla base del procedimento semplificato di estradizione non comporta nessuna modifica dei diritti e delle garanzie previste dal procedimento formale di estradizione.
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Estradizione semplificata (Art. XX Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.) — Testo vigente | Portale Normativo