Trattato
Art. XV
Consegna di oggetti
In vigore dal 23 nov 2016
Articolo XV
Consegna di oggetti
1. La Parte richiesta, nella misura consentita dalla propria legge, sequestra e, se l'estradizione è concessa, consegna, a dini di prova alla Parte richiedente che ne ha fatto domanda, gli oggetti sui quali o attraverso i quali è stato commesso il reato, quelli che costituiscono il presso, il prodotto o il profitto del reato, nonché quelli che comunque possono essere utilizzati come prova.
2. Gli oggetti indicali nel paragrafo precedente sono consegnati anche se l'estradizione concessa non può aver luogo a causa della morte o della fuga della persona ricercata.
3. La Parte richiesta può trattenere gli oggetti indicati al paragrafo 1 per il tempo reso necessario da un procedimento penale in corso in detta Parte ovvero, per la stessa ragione, può consegnarli a condizione che siano restituiti.
4. Sono salvaguardati i diritti della Parte richiesta o dei terzi sugli oggetti consegnati. Se tali diritti esistono, gli oggetti saranno restituiti alla Parte richiesta senza indugio alla fine del procedimento.
Storico versioni
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