Trattato
Art. XIX
19 / 47Intervento dello stato richiedente
In vigore dal 23 nov 2016
Articolo XIX
Intervento dello stato richiedente
La Parte richiedente ha facoltà di intervenire nel procedimento giudiziario in corso nella Parte richiesta, facendosi rappresentare da un avvocato abilitato davanti alle autorità giudiziarie competenti.
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