Art. XIX · Intervento dello stato richiedente
Trattato

Art. XIX

19 / 47

Intervento dello stato richiedente

In vigore dal 23 nov 2016
Articolo XIX Intervento dello stato richiedente La Parte richiedente ha facoltà di intervenire nel procedimento giudiziario in corso nella Parte richiesta, facendosi rappresentare da un avvocato abilitato davanti alle autorità giudiziarie competenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211#art-t-xix