Trattato
Art. IX
Modalità e lingue delle comunicazioni
In vigore dal 23 nov 2016
Articolo IX
Modalità e lingue delle comunicazioni
1. Ai fini del presente Trattato le comunicazioni sono effettuate per via diplomatica.
2. La domanda di estradizione e le altre comunicazioni sono redatte nella lingua della parte richiedente ed è allegata la traduzione, autorizzata o certificata conforme, nella lingua della Parte richiesta.
3. Non è richiesta la legalizzazione delle firme delle autorità e dei funzionari delle Parti contraenti che figurano nei documenti trasmessi in applicazione del presente Trattato. Quando sono allegate copie di documenti, queste dovranno recare l'attestazione di conformità dell'autorità abilitata.
Storico versioni
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