Trattato

Art. IX

Modalità e lingue delle comunicazioni

In vigore dal 23 nov 2016
Articolo IX Modalità e lingue delle comunicazioni 1. Ai fini del presente Trattato le comunicazioni sono effettuate per via diplomatica. 2. La domanda di estradizione e le altre comunicazioni sono redatte nella lingua della parte richiedente ed è allegata la traduzione, autorizzata o certificata conforme, nella lingua della Parte richiesta. 3. Non è richiesta la legalizzazione delle firme delle autorità e dei funzionari delle Parti contraenti che figurano nei documenti trasmessi in applicazione del presente Trattato. Quando sono allegate copie di documenti, queste dovranno recare l'attestazione di conformità dell'autorità abilitata.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211#art-t-ix

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Modalità e lingue delle comunicazioni (Art. IX Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.) — Testo vigente | Portale Normativo