Art. IX · Modalità e lingue delle comunicazioni
Trattato

Art. IX

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Modalità e lingue delle comunicazioni

In vigore dal 23 nov 2016
Articolo IX Modalità e lingue delle comunicazioni 1. Ai fini del presente Trattato le comunicazioni sono effettuate per via diplomatica. 2. La domanda di estradizione e le altre comunicazioni sono redatte nella lingua della parte richiedente ed è allegata la traduzione, autorizzata o certificata conforme, nella lingua della Parte richiesta. 3. Non è richiesta la legalizzazione delle firme delle autorità e dei funzionari delle Parti contraenti che figurano nei documenti trasmessi in applicazione del presente Trattato. Quando sono allegate copie di documenti, queste dovranno recare l'attestazione di conformità dell'autorità abilitata.
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