Trattato

Art. V

Pena di morte

In vigore dal 23 nov 2016
Articolo V Pena di morte 1. In nessun caso sarà irrogata o applicata la pena di morte alla persona estradata. 2. Quando i fatti per i quali è stata chiesta l'estradizione sono punibili nell'ordinamento della parte richiedente con la pena di morte, questa in nessun caso sarà irrogata e si applicherà in sua vece una pena detentiva o restrittiva della libertà personale prevista dallo stesso ordinamento. 3. Quando per i fatti peri quali è stata chiesta l'estradizione è stata inflitta la pena di morte, l'estradizione sarà concessa solo dopo che detta pena sarà stata sostituita da una pena detentiva nella misura massima prevista dall'ordinamento della parte richiedente.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211#art-t-v

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Pena di morte (Art. V Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.) — Testo vigente | Portale Normativo