Trattato
Art. V
Pena di morte
In vigore dal 23 nov 2016
Articolo V
Pena di morte
1. In nessun caso sarà irrogata o applicata la pena di morte alla persona estradata.
2. Quando i fatti per i quali è stata chiesta l'estradizione sono punibili nell'ordinamento della parte richiedente con la pena di morte, questa in nessun caso sarà irrogata e si applicherà in sua vece una pena detentiva o restrittiva della libertà personale prevista dallo stesso ordinamento.
3. Quando per i fatti peri quali è stata chiesta l'estradizione è stata inflitta la pena di morte, l'estradizione sarà concessa solo dopo che detta pena sarà stata sostituita da una pena detentiva nella misura massima prevista dall'ordinamento della parte richiedente.
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