Trattato
Art. IV
Rifiuto di estradare
In vigore dal 23 nov 2016
Articolo IV
Rifiuto di estradare
L'estradizione non sarà concessa:
a. se per lo stesso fatto la persona richiesta è sottoposta a procedimento penale o è stata giudicata dalla Autorità Giudiziaria della Parte richiesta;
b. se alla data del ricevimento della domanda, la pena o l'azione penale siano prescritte, secondo la legge di una delle Parti;
c. se per il reato che ha motivato la domanda nella Parte richiesta è stata concessa l'amnistia, sempre che il fatto ricada nella giurisdizione penale di tale Parte;
d. se la persona richiesta è, è stata o sarà giudicata da un Tribunale straordinario nella parte richiedente;
e. se fatto per il quale è chiesta è considerato dalla Parte richiesta come reato politico;
f. se la Parte richiesta ha seri motivi per ritenere che la persona richiesta sarà oggetto di azioni persecutorie o discriminatorie per motivi di razza, di religione, di sesso, di cittadinanza, di lingua, di opinione politica o di condizione personale o sociale, o se la situazione della suddetta persona corre il rischio di essere aggravata da uno dei suddetti elementi;
g. se per il fatto per il quale è stata chiesta, la persona richiesta è stata o sarà sottoposta ad un procedimento che non garantisce il rispetto dei diritti minimi della difesa. La circostanza che tale procedimento si sia svolto in contumacia della persona richiesta, non costituisce in se stesso motivo di rifiuto dell'estradizione;
h. se esistono fondati motivi per ritenere che la persona richiesta sarà sottoposta a pene o maltrattamenti che in ogni modo siano considerati come violazione dei diritti fondamentali;
i. se la persona ricercata, al momento della commissione del reato, era minorenne secondo la legge della parte richiesta e la legge della parte richiedente non la considera tale, oppure non prevede per i minorenni un trattamento processuale o sostanziale diretto al reinserimento sociale conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della parte richiesta;
j. se il fatto per il quale è richiesta costituisce, secondo la legge della parte richiesta un reato esclusivamente militare. A tal fine sono considerati reati esclusivamente militari i fatti previsti e puniti dalla legge militare e che non costituiscono reati di diritto comune.
Storico versioni
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