Trattato

Art. I

Obbligo di estradare

In vigore dal 23 nov 2016
TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL CILE La Repubblica Italiana e la Repubblica del Cile, qui di seguito denominate le Parti, desiderando sviluppare la collaborazione giudiziaria in materia di estradizione, hanno convenuto quanto segue: Articolo I Obbligo di estradare Ciascuna Parte si impegna a consegnare all'altra Parte, secondo le disposizioni e le condizioni stabilite nel presente Trattato, le persone che si trovano sul suo territorio e che sono ricercate dalla Autorità Giudiziaria dell'altra Parte, in quanto è stato iniziato nei loro confronti un procedimento penale o per essere state condannate ad una pena detentiva o restrittiva della libertà personale.
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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211#art-t-i

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