Trattato
Art. I
1 / 47Obbligo di estradare
In vigore dal 23 nov 2016
TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL CILE
La Repubblica Italiana e la Repubblica del Cile, qui di seguito denominate le Parti, desiderando sviluppare la collaborazione giudiziaria in materia di estradizione, hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Obbligo di estradare
Ciascuna Parte si impegna a consegnare all'altra Parte, secondo le disposizioni e le condizioni stabilite nel presente Trattato, le persone che si trovano sul suo territorio e che sono ricercate dalla Autorità Giudiziaria dell'altra Parte, in quanto è stato iniziato nei loro confronti un procedimento penale o per essere state condannate ad una pena detentiva o restrittiva della libertà personale.
Storico versioni
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