Trattato

Art. VI

Rifiuto facoltativo dell'estradizione

In vigore dal 23 nov 2016
Articolo VI Rifiuto facoltativo dell'estradizione 1. L'estradizione può essere rifiutata se, alla data della domanda, la persona da estradare è cittadina della Parte richiesta, salvo che tale cittadinanza sia stata acquisita allo scopo di impedire l'estradizione. 2. L'estradizione potrà anche essere rifiutata se il fatto per il quale è chiesta è stato commesso, in tutto o in parte, sul territorio della Parte richiesta o in un luogo considerato tale dalla legge di questa stessa Parte. 3. In caso di rifiuto, la Parte richiesta, su domanda dell'altra Parte, sottoporrà il caso alle proprie autorità competenti per l'instaurazione del procedimento penale. A tal fine la Parte richiedente dovrà fornire elementi utili. La Parte richiesta comunicherà, al più presto, il seguito dato alla richiesta e successivamente la decisione finale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211#art-t-vi

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo