Art. 18
LEGGE 21 luglio 2016, n. 145
In vigore dal 1 gen 2025
Consigliere per la cooperazione civile
1. Con
le deliberazioni di cui all', comma 1, e con la relazione di cui all', comma 1
, nell'ambito delle risorse ivi determinate, può essere previsto il conferimento dell'incarico di consigliere per la cooperazione civile del comandante militare italiano del contingente internazionale. Il predetto incarico è conferito con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa.
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 35, secondo comma, e 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come da ultimo modificati dal presente articolo.
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè, se ritenuta opportuna, l'applicazione delle procedure di gestione finanziaria previste per le rappresentanze diplomatiche»;
b) all'articolo 204, primo comma, dopo le parole: «articolo 35» sono inserite le seguenti: «nonchè ai consiglieri per la cooperazione civile».
Storico versioni
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