Art. 21

LEGGE 21 luglio 2016, n. 145

In vigore dal 1 gen 2025
Disposizioni in materia contabile 1. Per soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, gli stati maggiori di Forza armata, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale della Guardia di finanza, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di beni e di servizi. 2. I Ministeri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, nei casi di necessità e urgenza, possono ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie del fondo di cui all', comma 1, in relazione alle esigenze, connesse con le missioni internazionali, di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica , vettovagliamento, materiale sanitario, materiali di casermaggio, combustibili e carbolubrificanti, nonchè di servizio dei trasporti di personale e materiali . 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 2024, N. 168 .
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LEGGE 21 luglio 2016, n. 145 (Art. 21 Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.) — Testo vigente | Portale Normativo