Art. 16
LEGGE 21 luglio 2016, n. 145
In vigore dal 31 dic 2016
Utenze telefoniche di servizio
1. Fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative, al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia che partecipa alle missioni internazionali è concesso di poter utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato.
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