Art. 15

LEGGE 21 luglio 2016, n. 145

In vigore dal 31 dic 2016
Riposi e licenza ordinaria 1. Al personale delle Forze armate e di polizia impiegato nelle missioni internazionali, se non diversamente previsto da accordi internazionali o da disposizioni dell'organismo internazionale di riferimento recepite dall'autorità nazionale, competono 2,5 giorni al mese a titolo di riposo e recupero delle energie psico-fisiche, da fruire anche fuori del teatro operativo e in costanza di missione. 2. Il periodo di impiego nelle missioni internazionali è utile ai fini della maturazione della licenza ordinaria ovvero del congedo ordinario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-07-21;145#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo