Art. 17

LEGGE 21 luglio 2016, n. 145

In vigore dal 12 dic 2017
Personale civile 1. Al personale civile che partecipa alle missioni internazionali si applicano le disposizioni della presente legge in quanto compatibili. 1-bis. L'indennità di missione corrisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna è calcolata ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 6 dell'. 1-ter. La corresponsione del trattamento di missione previsto dal comma 1-bis è subordinata all'effettiva autorizzazione della partecipazione del personale di cui al medesimo comma alle iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna con le procedure previste dagli
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