Art. 13
LEGGE 21 luglio 2016, n. 145
In vigore dal 31 dic 2016
Esercizio del diritto di difesa nei giudizi civili,
tributari e amministrativi
1. La permanenza all'estero del personale delle Forze armate e di polizia a causa dell'impiego nelle missioni internazionali costituisce, ai fini dell'articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile, causa non imputabile e, ai fini dell'articolo 37, comma 1, del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, grave impedimento di fatto.
Note all':
- Il testo dell'art. 153, secondo comma, del codice di procedura civile è il seguente:
«La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'art. 294, secondo e terzo comma.».
- Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), è pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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