Art. 9

LEGGE 21 luglio 2016, n. 145

In vigore dal 31 dic 2016
Personale in stato di prigionia o disperso 1. Le disposizioni dell', commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, dell' e dell', comma 1, si applicano anche al personale militare e delle Forze di polizia in stato di prigionia o disperso a causa dell'impiego in missioni internazionali. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.
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