Art. 6

LEGGE 21 luglio 2016, n. 145

In vigore dal 28 ago 2022
Compenso forfetario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario 1. Al personale militare delle unità navali impiegate nelle missioni internazionali, nonchè al personale militare impiegato nei dispositivi preposti alle funzioni operative di comando e controllo delle stesse missioni, anche se ubicati in territorio nazionale, quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di missione ai sensi dell', è corrisposto il compenso forfetario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga, rispettivamente, ai limiti stabiliti dall', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all', comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Il compenso forfetario di impiego è corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale e ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati in misura pari a quella stabilita per i volontari in ferma prefissata triennale . 2. Nell'ambito delle risorse del fondo di cui all', comma 1, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga ai limiti di cui all', comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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