Art. 3

LEGGE 21 luglio 2016, n. 145

In vigore dal 1 gen 2025
Sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'interno per la parte di competenza e con il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione analitica sulle missioni in corso, anche ai fini della loro prosecuzione per l'anno in corso , ivi inclusa la proroga della loro durata come definita ai sensi dell', nonchè ai fini dell'eventuale modifica di uno o più caratteri delle singole missioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel fondo di cui all', comma 1. Tale relazione, anche con riferimento alle missioni concluse nell'anno precedente , precisa l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, anche con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne e all'adozione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative per attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le risoluzioni successive, nonchè i Piani d'azione nazionali previsti per l'attuazione delle stesse. La relazione analitica sulle missioni, verificata ai sensi dell', comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonchè i dettagli attualizzati della missione. La relazione è integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani. Con la medesima relazione, il Governo riferisce sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. La relazione analitica riferisce altresì in ordine all'andamento, alla durata, al personale impiegato e ai risultati raggiunti dalle forze ad alta e altissima prontezza operativa effettivamente impiegate ai sensi dell', comma 2.1. Le modifiche occorrenti per recepire le indicazioni delle Camere sono adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri . 1-bis. Ai fini della prosecuzione delle missioni per l'anno in corso , la relazione di cui al comma 1 è corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell', comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. Sono abrogati: a) l' della legge 11 agosto 2003, n. 231; b) l', comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130; c) l'articolo 10-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13; d) l'articolo 1-bis del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135; e) l'articolo 3-bis del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.
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