Art. 25
LEGGE 21 luglio 2016, n. 145
In vigore dal 31 dic 2016
Modifica all'articolo 705 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
1. All'articolo 705, comma 1, alinea, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «, se unici superstiti» sono soppresse.
Note all':
- Il testo dell'art. 705, comma 1, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 705 (Particolari categorie protette per il reclutamento nelle Forze armate). -1. Nell'ambito di ciascuna Forza armata, possono essere immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente il coniuge e i figli superstiti, nonchè i fratelli del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative, individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui agli articoli 87, 89 e 92, comma 1:
a) nei limiti delle vacanze organiche;
b) previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalità definite dal relativo Capo di stato maggiore;
c) previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 635, a eccezione del limite di altezza che è stabilito in misura non inferiore a metri 1,50.».
Storico versioni
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