Accordo›Capo 4
Art. 130
Norme
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti confermano l'obbligo che ad esse incombe, a norma dell', paragrafo 1, dell'accordo TBT, di fare in modo che i loro organismi di normazione accettino e rispettino il "codice di procedura per l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme" di cui all'allegato 3 dell'accordo TBT.
2. Le parti si impegnano a:
a) garantire un'adeguata interazione tra le autorità di regolamentazione e gli organismi di normazione nazionali, regionali o internazionali;
b) garantire l'applicazione dei principi enunciati nella "Decisione del comitato sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli e all'allegato 3 dell'accordo", adottata dal comitato TBT dell'OMC il 13 novembre 2000;
c) garantire che i loro organismi di normazione cooperino in modo che le attività di normazione internazionale servano, ove possibile, da base per l'elaborazione di norme a livello regionale;
d) promuovere l'elaborazione di norme regionali che, una volta adottate, sostituiscano integralmente tutte le norme nazionali esistenti;
e) scambiarsi informazioni circa l'uso che esse fanno delle norme in rapporto ai regolamenti tecnici e a prevedere, per quanto possibile, che le norme non siano rese obbligatorie; e
f) scambiarsi informazioni e competenze sul lavoro svolto dagli organismi di normazione nazionali, regionali e internazionali e sul grado di utilizzo delle norme internazionali come base delle loro norme nazionali e regionali, come pure informazioni di carattere generale sugli accordi di cooperazione utilizzati dall'una o dall'altra parte in materia di normazione.
Storico versioni
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