AccordoCapo 4

Art. 129

Regolamenti tecnici

In vigore dal 24 lug 2016
Le parti convengono di utilizzare nel miglior modo possibile le buone pratiche di regolamentazione previste nell'accordo TBT. In particolare decidono: a) di utilizzare le norme internazionali pertinenti come base per i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità, tranne nei casi in cui tali norme internazionali siano un mezzo inefficace o inappropriato per il conseguimento dei legittimi obiettivi perseguiti e, in caso di mancato utilizzo delle norme internazionali come base, convengono di spiegare, su richiesta dell'altra parte, i motivi per i quali tali norme sono state giudicate inappropriate o inefficaci in relazione allo scopo perseguito; b) di promuovere l'elaborazione di regolamenti tecnici regionali in sostituzione dei regolamenti nazionali esistenti, così da agevolare gli scambi con e tra le parti; c) di istituire meccanismi che consentano di informare meglio le industrie dell'altra parte sui regolamenti tecnici (ad esempio mediante un sito web pubblico); e d) di fornire senza indugio all'altra parte o ai suoi operatori economici, che ne facciano richiesta, informazioni e, se opportuno, istruzioni scritte su come conformarsi ai loro regolamenti tecnici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-129

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Regolamenti tecnici (Art. 129 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo